CHOSEASPETTI LEGISLATIVII Certificati Verdi

I Certificati Verdi

Sempre secondo quanto disposto dal Decreto Bersani, all'art. 11, si passa dal sistema di incentivazione tariffaria (CIP 6/92) ad un meccanismo di mercato competitivo basato sui Certificati Verdi (CV).

In tale mercato la domanda era definita dall'obbligo per produttori ed importatori di immettere nell'anno 2002 una quota di energia prodotta da fonti rinnovabili pari al 2% dell'energia convenzionale prodotta o importata nell'anno 2001 (si applica al netto della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e delle esportazioni).

 

L'offerta è costituita dai Certificati Verdi emessi da impianti privati che hanno ottenuto la qualificazione da parte del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN), e dai Certificati Verdi che il GRTN emette a proprio favore a fronte dell'energia elettrica prodotta dagli impianti convenzionati CIP6 entrati in esercizio dopo il 1 aprile 1999.

Ricordiamo che  l'acronimo "CIP6" sta ad indicare il Provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi, il N. 6 emanato nell' aprile del ‘92, nel quale sono date le definizioni di impianto (impianto alimentato da fonti rinnovabili, da fonti assimilate a quelle rinnovabili e da fonti convenzionali), ed i prezzi con i quali, per i privati, era possibile vendere all'Enel, energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile o assimilata ad essa.

Tale meccanismo venne poi sostituito dal Sistema dei Certificati Verdi, previsto dal Decreto Bersani, in quanto la definizione di impianti "da fonte assimilate a quelle rinnovabili", forse troppo generica, aveva portato ad utilizzare solo queste forme di energia a discapito di quelle realmente "rinnovabili", con le quali è possibile ottenere un reale risparmio energetico ed un impatto ambientale ad "emissioni zero", ed un conseguente sperpero di Finanziamenti pubblici.

I Certificati Verdi non sono altro che documenti che certificano l'origine dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili e che vengono utilizzati come strumento di controllo nel caso in cui siano stati imposti degli obblighi sulle quantità di energia rinnovabile da produrre.

Dal punto di vista del diritto commerciale si possono considerare come titoli di credito al "portatore", impersonali, commercializzati separatamente dalla quantità di energia che rappresentano e che possono essere negoziati liberamente in un mercato appositamente creato e possono cambiare più volte proprietario prima di essere annullati.

L'emissione dei Certificati Verdi da parte del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale è subordinata alla verifica dell'attendibilità dei dati forniti nella richiesta. Per quanto riguarda le caratteristiche occorre evidenziare che hanno una taglia di 100 MWh, sono validi solo per l'anno cui si riferiscono e possono essere di due tipi: ordinari, da impianti IAFR (Impianto a Fonte Rinnovabile); e speciali, intestati al GRTN, negoziabili solo da lui e legati agli impianti ancora in regime CIP 6/92.

In base a quanto previsto dal D.lgs 79/99 produttori ed importatori dovranno immettere nella rete elettrica nuova elettricità da fonti rinnovabili pari al 2% dell'energia da loro prodotta o importata da combustibili fossili nell'anno precedente e pertanto per adempiere tale obbligo avranno tre opzioni:

1)     l'acquisto di certificati verdi che vengono attribuiti alla nuova energia prodotta da fonte rinnovabile;

2)     la messa in servizio di nuovi impianti ad energia rinnovabile (ai quali verranno concessi i relativi certificati verdi);

3)     l'importazione di nuova energia rinnovabile proveniente da paesi che adottano analoghi strumenti di incentivo su basi di reciprocità.

In proposito è necessario precisare che al momento attuale non esistono le condizioni di reciprocità richieste dal legislatore italiano, per cui, nel breve-medio periodo, il sistema dei certificati verdi è limitato all'energia italiana. Le condizioni affinché i Certificati Verdi possano circolare sono la creazione di un apposito mercato da parte del Gestore del Mercato Elettrico, tra i soggetti obbligati a consegnarli al GRTN ed i soggetti titolati a riceverli dal GRTN, in quanto produttori di elettricità da fonti rinnovabili (gli impianti dei produttori privati sono ammessi in seguito alla presentazione di un'apposita domanda al GRTN di qualificazione IAFR - Impianto A Fonte Rinnovabile- e quindi qualificati dal GRTN stesso) mediante contratti bilaterali tra i soggetti detentori dei Certificati Verdi ed i soggetti sottoposti all'obbligo.

È interessante notare che per gli inadempienti agli obblighi contenuti nel Decreto Bersani non sono previste multe.

Infatti, per chi non soddisfa l'obbligo entro il 31 marzo dell'anno successivo è prevista una proroga di ulteriori trenta giorni per acquistare o i certificati in esubero dall'anno precedente o quelli emessi dal GRTN. Scaduti i termini per chi è rimasto inadempiente è prevista una diffida ed una limitazione alla partecipazione al mercato.

Il prezzo dei Certificati Verdi viene fissato sul mercato dall'incontro tra la domanda e l'offerta; in particolare il GRTN ha l'obbligo di vendere i certificati verdi a un prezzo pari alla media del costo di acquisto dell'elettricità da fonti rinnovabili acquistata a condizioni CIP 6, dedotti i ricavi per la cessione di energia.

Per quanto riguarda le metodologie di emissione dei certificati verdi si osserva che questi ultimi possono essere emessi a consuntivo nel caso in cui il produttore/importatore chiede al GRTN il rilascio di certificati in base alla energia effettivamente prodotta dall'impianto nell'anno precedete. Pertanto i produttori devono inviare una richiesta al GRTN specificando:

-      la produzione da fonte rinnovabile dell'anno precedente, allegando copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all'ufficio tecnico di finanza;

-      il codice di qualificazione dell'impianto;

-      se l'impianto usufruisce o no di incentivazione CIP6: nel caso di impianti idroelettrici con apporti di pompaggio, la produzione di energia elettrica attribuibile a sistemi di pompaggio;

-      nel caso di impianti di co-combustione, la produzione di energia elettrica ascrivibile ad altre fonti.

Accanto a questa procedura è possibile emettere Certificati Verdi a preventivo. In questo caso il produttore/importatore chiede al GRTN il rilascio di certificati in base alla producibilità attesa per quello stesso anno o per quello successivo, salvo verifica successiva sulla effettiva produzione dell'impianto.

Quindi i produttori devono inviare una richiesta al GRTN specificando:

-      la producibilità attesa dell'impianto nell'anno in corso o nell'anno successivo;

-      il codice di qualificazione dell'impianto.

Se l'impianto usufruisce o no di incentivazione CIP6, nel caso di impianti idroelettrici con apporti di pompaggio, la produzione attesa di energia elettrica attribuibile a sistemi di pompaggio, nel caso di impianti co-combustione, la produzione attesa di energia elettrica ascrivibile ad altre fonti.

Qualora l'impianto, per qualsiasi motivo, non produca effettivamente energia in quantità pari o superiore ai certificati emessi ed il produttore non sia in grado di restituire per l'annullamento i certificati emessi in eccesso, il GRTN ompenserà la differenza trattenendo certificati verdi di competenza del medesimo produttore relativi ad eventuali altri impianti per il medesimo anno.

La compensazione in mancanza di certificati per l'anno di riferimento, può essere fatta anche per i due anni successivi. Nel caso in cui l'effettiva produzione sia stata superiore alla producibilità attesa il GRTN emetterà all'atto della compensazione il maggior numero di certificati spettanti.

 

 

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