L'ammontare del risparmio energetico "obbligatorio" che ogni distributore deve generare è stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, quindi, a fronte dei risparmi energetici conseguiti, verificati e, da essa stessa, certificati, richiede al Gestore del Mercato Elettrico di emettere a favore del soggetto attuatore del progetto Titoli di Efficienza Energetica corrispondenti ai risparmi certificati.
I Progetti, per essere ammessi, devono essere sviluppati secondo criteri stabiliti dall'Autorità nelle cosiddette Linee Guida (Allegato A della Delibera n. 103/2003).
Tra le caratteristiche fondamentali occorre ricordare:
- le dimensioni pari ad 1 tep di energia risparmiata
- la valenza quinquennale
- la possibile accumulabilità ed utilizzabilità in tale arco temporale di validità
I soggetti idonei all'ottenimento dei Certificati Bianchi non sono solo i distributori di energia elettrica e gas obbligati al conseguimento degli obiettivi fissati dai due Decreti, ma anche:
- i distributori di energia elettrica e di gas naturale (anche non soggetti agli obblighi)
- le società controllate dai distributori
- le società operanti nel settore dei servizi energetici
Una volta ottenuti, i titoli di efficienza energetica sono scambiabili o mediante contratti bilaterali o sul mercato organizzato gestito dal Gestore del Mercato Elettrico, in cui la domanda sarà costituita dai distributori che hanno l'obbligo di presentare all'Autorità titoli corrispondenti agli obiettivi di risparmio energetico loro assegnati.